Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
Venerdì, 11 Ottobre 2024

Gli operatori del Centro …

Set 23, 2024 Hits:397 Crotone

Invasione tedesca a Croto…

Set 12, 2024 Hits:586 Crotone

XX Edizione del Premio …

Ago 21, 2024 Hits:882 Crotone

Un Eroe Senza Mantello: A…

Ago 12, 2024 Hits:1088 Crotone

Isola Summer 2024, ecco g…

Lug 05, 2024 Hits:1517 Crotone

Premio Pino D'Ettoris: al…

Lug 01, 2024 Hits:1273 Crotone

San Giuda Taddeo presenta…

Mag 27, 2024 Hits:1847 Crotone

Al Salone del libro Loren…

Mag 15, 2024 Hits:2533 Crotone

Amministratori condominiali e agenti immobiliari

Il Ministero dello sviluppo economico ha espresso ultimamente l’avviso che – anche dopo le recenti modifiche al regime delle incompatibilità di cui all’art. 5. l. n. 39/’89 ad opera della legge europea 2018 – gli agenti di affari in mediazione non possano svolgere in via professionale l’attività di amministratore di condominio. In particolare, nella nota in questione, il Ministero ricorda preliminarmente che le suddette incompatibilità “sono ora limitate alle sole, seguenti ipotesi: a) attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione; b) attività svolta in qualità di dipendente (ad esclusione delle imprese di mediazione) di ente pubblico o privato, o di istituto bancario, finanziario o assicurativo; c) esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione; d) situazioni di conflitto di interessi”. Ciò posto, il Ministero prosegue precisando che deve ritenersi permanere l’incompatibilità tra l’attività di agente di affari in mediazione e quella di amministratore condominiale: “sia ove quest’ultima venga intesa come professione intellettuale afferente al medesimo settore merceologico per cui viene esercitata la mediazione (rientrando, quindi, l’incompatibilità nell’ipotesi della sopracitata lettera c), sia ove venga considerato l’aspetto imprenditoriale di rappresentanza di beni afferenti al medesimo settore merceologico (rientrando, quindi, nell’ipotesi di incompatibilità della lettera a)”. Sussiste altresì – secondo il Ministero – un “evidente conflitto di interesse per il mediatore immobiliare” che, contemporaneamente, cura “per il proprio cliente la vendita/acquisto di un immobile, lo amministra e lo gestisce per conto del condominio (lettera d)”.

Quanto disposto è, palesemente, una delle conseguenze – sempre più evidenti – della regolamentazione quale autonoma professione dell’attività di amministrazione degli immobili operata dalla legge di riforma dell’istituto condominiale nel 2013, con conseguenti obblighi di formazione sia iniziale che periodica. Obblighi che – chi più chi meno – accomunano ormai tutte le professioni.

Pubblicità laterale

  1. Più visti
  2. Rilevanti
  3. Commenti

Per favorire una maggiore navigabilità del sito si fa uso di cookie, anche di terze parti. Scrollando, cliccando e navigando il sito si accettano tali cookie. LEGGI