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Trattativa Stato-mafia, no ai superboss alla deposizione di Napolitano

Al Quirinale la Costituzione riconosce una immunità che di per sé impedisce la presenza degli imputati alla deposizione del capo dello Stato al processo sulla trattativa Stato-mafia. E' una delle argomentazioni della Corte d'assise di Palermo che ha escluso che Riina, Bagarella e Mancino possano assistere alla testimonianza di Napolitano.

La Corte di Assise di Palermo ha rigettato la richiesta degli imputati Totò Riina, Leoluca Bagarella e Nicola Mancino di assistere alla deposizione del capo dello Stato, nell'ambito del processo sulla trattativa Stato-Mafia, fissata al Quirinale per il 28 ottobre.

«E' una decisione giuridicamente errata perché Riina, come tutti gli altri imputati, ha interesse a conoscere i rapporti intercorsi tra Mancino, D'Ambrosio e la presidenza della Repubblica a proposito di questa trattativa che viene contestata a Riina. Loro sono i giudici ma noi faremo l'impugnazione del caso»: lo ha detto ad Affaritaliani.it Luca Cianferoni, avvocato del boss corleonese, commentando la decisione della Corte. Cianferoni annuncia anche che chiederà l'annullamento del processo: «Lo farò certamente. Io il 28 ci sarò ma non ci faranno fare nulla. Questa decisione fa capire che non si potrà neppure fare domande. Credo che venga negato il diritto alla difesa».

L'immunità della sede, precisano i giudici, «ad esempio esclude l'accesso delle forze dell'ordine, con la conseguenza che non sarebbe possibile né ordinare l'accompagnamento con la scorta degli imputati detenuti, né più in generale assicurare l'ordine dell'udienza come avviene nelle aule di giustizia preposte».

Inoltre, a ulteriore sostegno dell'esclusione della presenza dei boss Riina e Bagarella, la Corte precisa che questi «per legge non potrebbero partecipare neppure a un processo che si svolga in un'aula ordinaria»: la legge, infatti, prevede per i capimafia al 41 bis la presenza in videoconferenza. «Previsione - dice la Corte - che rende impossibile la loro presenza al Quirinale. Né, in assenza di norme specifiche, potrebbe farsi ricorso alla partecipazione a distanza, poiché questa è prevista solo per le attività svolte nelle aule di udienza».

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