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Una riforma del catasto che non rispetta la legge delega

Il D. Lgs. sulle Commissioni censuarie (approvato dall’ultimo Consiglio dei ministri in via preliminare) non sembra, a più titoli, rispettare la legge delega.

Si può anzitutto rilevare, quanto alla composizione delle commissioni, l’indubbia individuazione – nella legge delega – di quattro distinte categorie la cui presenza va assicurata. La prima è istituzionale: l’Agenzia delle entrate. La seconda, pure istituzionale, riguarda gli enti locali. La terza possiamo definirla di esperti o tecnici o competenti: comprende, insieme, professionisti, tecnici e docenti qualificati (la specializzazione concerne economia ed estimo), esperti di altre discipline prima non indicate, ossia statistica ed econometria. La quarta categoria, di nuovo istituzionale, comprende la magistratura (ordinaria e amministrativa).

Il terzo blocco, se così vogliamo esprimerci, è costituito da “saggi” espressi dalla società civile, istituzionali o no. Per questi ultimi, si prevede una (e una sola) specifica indicazione: le “associazioni di categoria del settore immobiliare”. Ed è importante rilevare che il gerundio “assicurando”, posto all’inizio dell’elencazione, va inteso riferito ai quattro blocchi prima delineati. Quindi, dev’essere garantita la presenza di Agenzia, enti locali, associazioni di categoria e magistratura. È notevole il fatto che la designazione dei commissari della società civile sia esplicitamente indicata solo per le “associazioni di categoria del settore immobiliare”, attestazione questa del rilievo voluto dal legislatore.

Va poi rilevata una modifica apportata dallo schema di decreto legislativo, tutt’altro che insignificante. La legge delega parla di “associazioni di categoria del settore immobiliare”: ciò significa che si tratta di associazioni rappresentative ”del” comparto. Il decreto, invece, estende e travisa: le “associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare” sono tutt’altro.

Lo schema di decreto legislativo viola in altri punti, e palesemente, la delega. Infatti, introduce un duplice filtro, rispetto all’individuazione delle associazioni di categoria: prima il prefetto, poi il presidente del tribunale. In tal modo non risulta assolutamente assicurata la presenza delle associazioni. Si noti che la legge non indica ordini e collegi professionali, come fa lo schema di decreto, ma con chiarezza prevede una sola individuazione: quella delle associazioni. Questa sorta di voluta evidenza da parte del legislatore delegante, attraverso l’esplicita indicazione di un solo settore senza enumerazione di altri, diventa evanescente per il legislatore delegato.

Del tutto incongrua, ancora, appare la limitazione operata dal decreto quando prevede che nella commissione censuaria centrale le indicazioni di esperti da parte delle associazioni di categoria riguardino “docenti universitari in materia di statistica e di econometria”: la previsione della legge delega (“esperti di statistica e di econometria”) viene mutata in “docenti universitari”.

Non solo. La legge si esprime con chiarezza sul ruolo delle associazioni, cui compete di “indicare” gli esperti. Lo schema di decreto svilisce tale funzione, posto che il “Ministero dell’istruzione” (sic) procede alla designazione “sentite” le associazioni. La differenza è palmare. È opportuno aggiungere che, anche per la commissione censuaria centrale, il riferimento non è quello della legge (ossia le “associazioni di categoria del settore immobiliare”), bensì l’innovativo (e travolgente il dettato della delega) “associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare”.

Corrado Sforza Fogliani

Presidente Confedilizia

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