
In una lettera ufficiale alle Nazioni Unite, la Grecia ha descritto le affermazioni della Turchia sui diritti sovrani di Atene nell'Egeo come infondate e illegali.
Nella lettera datata 31 marzo 2026, la Rappresentante Permanente del paese, Aglaia Balta, respinge quanto detto dalla Turchia nella propria lettera di febbraio all'ONU e ribadisce la posizione di Atene sul rispetto del diritto internazionale del mare.
Tra le altre cose, la Grecia sottolinea che le isole greche, indipendentemente dalla dimensione, hanno diritto a zone marittime oltre le 6 miglia nautiche, in conformità con la Legge del Mare. Allo stesso tempo, Atene sostiene di riservarsi il diritto di estendere le acque territoriali delle isole fino a 12 miglia nautiche, rifiutando il casus belli turco.
La lettera della Grecia in dettaglio
A seguito della lettera datata 16 febbraio 2026 del Rappresentante Permanente della Turchia presso le Nazioni Unite al Segretario Generale, ho l'onore di rendere noto quanto segue:
La Grecia ha ripetutamente respinto le affermazioni infondate e illegali della Turchia sui confini esterni delle sue zone marittime nell'Egeo e nel Mediterraneo orientale, nonché su qualsiasi coordinata e mappa pertinenti, che non hanno conseguenze legali. In questo contesto, ricordo, tra l'altro, le nostre lettere del 23 maggio 2016, 8 dicembre 2016, 10 maggio 2017, 25 aprile 2019, 19 febbraio 2020, 19 marzo 2020, 20 aprile 2020 e 29 settembre 2020, così come la nostra Note Verbale del 24 febbraio 2005, 20 febbraio 2013 e 2 settembre 2020. Le nostre posizioni sono state comunicate anche bilateralmente alla Turchia.
Queste rivendicazioni ignorano completamente i diritti sovrani della Grecia e i diritti delle sue isole nelle zone marittime sia nell'Egeo che nel Mediterraneo orientale. Più specificamente, tutte le isole, indipendentemente dalla dimensione, godono: innanzitutto, il diritto a un mare territoriale fino a 12 miglia nautiche e secondo, ad eccezione delle "rocce che non possono sostenere indipendenza umana o vita economica in modo indipendente", diritti di zona economica esclusiva e piattaforma continentale allo stesso modo di qualsiasi altro territorio terrestre. Questa regola è chiaramente stabilita nell'articolo 121 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che riflette il diritto internazionale consuetudinario ed è quindi vincolante anche per gli Stati non parti. Le affermazioni della Turchia secondo cui le isole greche non producono zone marittime oltre le esistenti 6 miglia nautiche di mare territoriale costituiscono una flagrante violazione del principio sopra e compromettono l'integrità e la sovranità della Grecia. In questo contesto, si ricorda che dalla Turchia dal 1995 ha dichiarato esplicitamente una minaccia di guerra contro la Grecia, nel caso in cui la Grecia estendesse il suo mare territoriale oltre i 6 miglia nautiche. Tuttavia, la Grecia mantiene e con la presente si riserva il diritto, in conformità con il diritto internazionale, di estendere il mare territoriale di tutte le sue isole fino a 12 miglia nautiche.
Secondo la posizione di lunga data della Grecia, come riflesso nella legislazione nazionale, la delimitazione della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva tra stati con coste opposte o adiacenti (terraferma e isola) deve essere effettuata in conformità con le regole applicabili del diritto internazionale, basandosi sul principio di equidistanza/linea mediana. Infatti, la giurisprudenza moderna dei tribunali e delle corte internazionali sulla delimitazione delle zone marittime conferma l'importanza centrale della linea equidistante nella delimitazione, nell'applicazione degli articoli 15, 74 e 83 della Convenzione, che fanno parte del diritto internazionale consuetudinario.
Nonostante quanto sopra, la Turchia invoca selettivamente il 'principio di equità', a lungo indebolito nella giurisprudenza sulla demarcazione a favore della metodologia consolidata basata sulla distanza uguale. La Turchia insiste inoltre su un'interpretazione selettiva, fuorviante ed errata della giurisprudenza internazionale moderna sulla delimitazione delle zone marittime, cercando di promuovere una metodologia difettosa che rimodellano la geografia sia nell'Egeo che nel Mediterraneo orientale.
Per quanto riguarda l'invalido "accordo" concluso tra la Turchia e l'entità secessionista illegale nella parte settentrionale di Cipro, al quale si fa riferimento nella lettera, si ricorda che questo documento viola palesemente le risoluzioni 541 (1983) e 550 (1984) del Consiglio di Sicurezza. Lo stesso vale per le rivendicazioni arbitrarie della Turchia nei confronti della Repubblica di Cipro, che gode di tutti i diritti a essa conferiti dal diritto internazionale su tutto il territorio dell'isola di Cipro, così come nel mare adiacente alle sue coste.
Per quanto riguarda il non valido "Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica di Turchia e il Governo di Accordo Nazionale – Stato della Libia sulla delimitazione delle giurisdizioni marittime nel Mediterraneo" del 27 novembre 2019, la Grecia respinge la pretesa secondo cui è stata conclusa in conformità con il diritto internazionale e che è valida e in vigore. Turchia e Libia non hanno un confine marittimo comune a causa dell'esistenza di diverse isole greche tra loro, tra cui Creta e il Dodecaneso. Il Memorandum del 2019 ignora i diritti marittimi delle isole greche e, di conseguenza, tenta nuovamente di rimodellare la geografia a favore della Turchia nel Mediterraneo orientale. Il Memorandum del 2019 non produce conseguenze legali e non crea alcuna conseguenza, né per le presunte parti contraenti, né per la Grecia o qualsiasi altro Stato. A tal proposito, mi riferisco alle nostre lettere del 9 dicembre 2019, 19 marzo 2020 (A/74/758), 20 aprile 2020, 1 giugno 2020, 29 settembre 2020, 17 novembre 2022, 24 aprile 2023 e 17 gennaio 2024, nonché alla nostra Nota Verbale del 2 settembre 2020, 5 agosto 2025 e 3 settembre 2025.
La lettera fa anche riferimento al Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica di Turchia e il Governo di Unità Nazionale – Stato di Libia sulla cooperazione nel campo degli idrocarburi, firmato il 3 ottobre 2022. Si ricorda che il mio paese si oppone alla conclusione di questo Memorandum nella misura in cui tenta qualsiasi attuazione diretta o indiretta del Memorandum del 2019 e ha già sottolineato che qualsiasi azione per l'attuazione del Memorandum del 2022 che rischia i suoi diritti sovrani costituisce una violazione del diritto internazionale. Riguardo al Memorandum del 2022, mi riferisco alla nostra lettera del 17 novembre 2022.
La Grecia respinge inoltre le rivendicazioni infondate della Turchia contro l'Accordo tra il Governo della Repubblica Ellenica e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sulla delimitazione delle zone economiche esclusive tra i due paesi, firmato al Cairo il 6 agosto 2020. Questo Accordo è stato concluso tra Stati con coste opposte e diritti marittimi sovrapposti, in piena conformità con le disposizioni pertinenti della Convenzione, come già indicato nella nostra Nota Verbale del 2 settembre 2020, così come nelle nostre lettere del 29 settembre 2020 e del 3 settembre 2025.
Per quanto riguarda la questione della pianificazione spaziale marittima, la Decisione Ministeriale n. 43090/574 del Ministro e del Vice Ministro dell'Ambiente e dell'Energia della Repubblica Ellenica, del 17 aprile 2025, la Grecia ha designato quattro unità spaziali marittime nelle aree marittime in cui esercita sovranità, diritti sovrani o giurisdizione. Questa designazione è stata data con l'obiettivo di stabilire piani spaziali marittimi in adempimento degli obblighi della Grecia ai sensi della Direttiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I confini esterni di queste unità spaziali marittime sono stati stabiliti in conformità con la legislazione nazionale applicabile e in piena conformità con la Convenzione, nonché con gli accordi di delimitazione in vigore tra la Grecia e i paesi vicini.
In particolare, per quanto riguarda le aree della piattaforma continentale greca e la zona economica esclusiva (al momento dichiarata) in cui non esiste ancora un accordo di delimitazione, i confini rilevanti della pianificazione spaziale marittima sono determinati dalla linea mediana, come descritto nell'articolo 2(1) della legge 2289/1995, come modificato dall'articolo 156(1) della legge 4001/2011.
In questo contesto, permettetemi di sottolineare che, dal memorandum della mappa che accompagna la suddetta Decisione Ministeriale, è chiaro che la linea mediana determina temporaneamente i limiti esterni della piattaforma continentale greca "fino alla conclusione degli accordi di delimitazione con gli stati confinanti le cui coste sono opposte o adiacenti alla Grecia".
La Grecia respinge la pretesa della Turchia secondo cui alcune unità spaziali marittime greche violino le sue zone di giurisdizione marittima, poiché queste unità sono state istituite in piena conformità con il diritto internazionale e sono in linea con la prassi degli Stati nelle aree marittime non demarcate.
Al contrario, la mappa intitolata "Mappa della pianificazione spaziale marina della Turchia", così come le informazioni intitolate "Fatti fondamentali sulle acque marine" pubblicate dalla Turchia sulla piattaforma Maritime Spatial Planning Global (MSPglobal), ignorano provocatoriamente la sovranità della Grecia su "numerose piccole isole, isolotti e isolotti nell'Egeo", nonostante questa sovranità sia stata chiaramente e definitivamente definita dai trattati internazionali pertinenti. In particolare: i presunti confini esterni della piattaforma continentale turca nell'Egeo e nel Mediterraneo orientale, come raffigurati sulla mappa, ignorano completamente i diritti marittimi di molte isole greche; le decisioni di concedere licenze alle aree alla Compagnia Petrolifera Turca (TPAO), così come la decisione di dichiarare una "speciale area di protezione ambientale" (tutte queste aree sono rappresentate sulla mappa della pianificazione spaziale marittima turca) sono invalide nella misura in cui riguardano aree di giurisdizione marittima greca; e, allo stesso modo, la recente dichiarazione delle 'Aree Marine Protette Fethiye-Kaş' e 'Aree Egeo Nord', designate unilateralmente dalla Turchia nelle aree offshore, sono invalide, poiché nessuno Stato è autorizzato a designare aree marine protette al di fuori della propria giurisdizione nazionale. Sono anche, in ogni caso, invalidi nella misura in cui si sovrappongono alla piattaforma continentale greca. Tutte le questioni derivanti dalla Mappa Turca di Pianificazione Territoriale Marittima, dai dati e dalle informazioni correlate sono già state comunicate in dettaglio alla Turchia a livello bilaterale, tramite la Nota Verbale n. 1953 della nostra Ambasciata ad Ankara, del 17 ottobre 2025.
La Grecia si riserva tutti i suoi diritti e desidera ribadire il suo fermo impegno a risolvere la delimitazione della piattaforma continentale/zona economica esclusiva con la Turchia nell'Egeo e nel Mediterraneo orientale con mezzi pacifici, in buona fede e in conformità con il diritto internazionale.
Sarei grato se questa lettera potesse essere diffusa come documento dell'Assemblea Generale, ai sensi dell'articolo 75 dell'ordine del giorno, e pubblicata sul sito web della Direzione degli Affari Oceanici e del Diritto del Mare, così come nella prossima edizione del Bollettino del Diritto del Mare.



























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