Un imprenditore non ha pagato l'Iva per oltre seicentomila euro sostenendo di non essere in grado di farlo perché la propria azienda di trasporti è in crisi.
Con una sentenza del 7 aprile 2014 la Corte costituzionale aveva stabilito che il mancato pagamento dell’Iva da parte di un'impresa per importi superiori ad euro 50mila e fino a 103.291,38 euro non è più previsto come reato.
I fatti risalgono al periodo tra il 2007 e il 2009, in piena crisi economica. L’imprenditore aveva fatturato sette milioni di euro di forniture effettuate ad enti pubblici e privati, senza però riuscire ad incassare i soldi a causa delle condizioni di crisi che hanno investito il Paese. Inoltre un carico importante, destinato a raggiungere la Libia, era stato bloccato per questioni di Stato.
Il caso è finito in tribunale e il giudice gli ha dato ragione affermando che in condizioni di oggettiva impossibilità il fatto non costituisce reato: lo ha sentenziato il giudice del tribunale di Avezzano, Stefano Venturini, nel processo a carico di un imprenditore del settore dei trasporti che ha dimostrato al giudice di non avere i soldi per pagare le tasse
Per fare fronte al pagamento degli stipendi di 140 operai l’imprenditore aveva deciso di ipotecare anche i beni di sua proprietà. In seguito ad accertamenti, conseguenti alla richiesta di ammissione al concordato preventivo, il fisco ha scoperto l’irregolarità in merito al versamento di obblighi tributari denunciando l’uomo all’autorità giudiziaria per evasione fiscale. L'avvocato dell’imprenditore, Franco Colucci, dopo aver presentato prove documentali e dichiarative, ha fatto leva sul principio di inesigibilità, convincendo il giudice ad assolvere l’uomo.