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Domenica, 19 Aprile 2026

Tolleranza al massimo

Il nuovo articolo 187 del Codice della strada, entrato in vigore dal dicembre 2024, si pone sulla scia della lotta alla droga e prevede la punibilità del conducente positivo al test antidroga. Anche se il conducente è apparentemente in buone condizioni psico fisiche. Come avviene ormai da decenni la magistratura entra nel merito e modifica le leggi attraverso le sentenze. Ed è quanto è accaduto recentemente con l’interpretazione dell’art. 187 che la Consulta, confermandone comunque la costituzionalità, ne ha svuotato la forza preventiva e repressiva: il guidatore può essere sanzionato solamente se, anche in caso di positività al test antidroga, si accerti che ciò rappresenti in concreto un pericolo reale alla sicurezza stradale. «La nuova formulazione dell’articolo 187 del codice della strada non è costituzionalmente illegittima, purché venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale» sostiene la sentenza della Corte nel Comunicato del 29 gennaio 2026 prodotto dall’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale a sintetizzare così la sentenza n.10 del 2026.

Non sono punibili «condotte del tutto inoffensive rispetto alla sicurezza della circolazione stradale» ed è necessaria un’interpretazione restrittiva della nuova norma «in conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e offensività, oltre che alla stessa finalità perseguita dal legislatore», e ancora «non occorrerà più dimostrare che il conducente si sia posto alla guida in stato di effettiva alterazione psico-fisica. Sarà però necessario accertare la presenza nei liquidi corporei del conducente di quantitativi di sostanze stupefacenti “che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo”». «In altre parole, non sarà più necessario dimostrare che la sostanza stupefacente assunta abbia effettivamente alterato le capacità di guida del conduttore».

Secondo i giudici, infatti, non è sufficiente dimostrare che una persona abbia assunto una sostanza stupefacente in un momento qualsiasi prima di mettersi alla guida. Perché il reato sussista, è necessario che l’assunzione sia stata abbastanza recente e che nel corpo del conducente siano ancora presenti quantità della sostanza tali da poter incidere, in base alle «attuali conoscenze scientifiche», sulle sue capacità psicofisiche e quindi sulla sicurezza della guida. 

Per la proprietà transitiva questa sentenza potrebbe essere anche applicata all’alcol-test? C’è chi beve un bicchiere di vino ed è subito instabile e chi “regge” bene anche dosi apparentemente pericolose. Il dato numerico nel caso dell’alcol ha valore e per la cannabis o la cocaina, tra le droghe più diffuse, no? Oggi la cannabis, ad esempio, contiene percentuali di principio attivo, il Thc, che fanno impallidire le canne dei figli dei fiori. Si arriva anche al 40-50% e resta in circolo per settimane, a differenza di alcol e cocaina. Ma la sentenza può portare a far credere che, l’assunzione di droghe  non rappresenti di per sé una situazione  di pericolosità del conducente per l’incolumità degli altri, ma le statistiche ci dicono che, dopo l’eccesso di velocità, tra le cause dei sinistri stradali troviamo la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto delle droghe.

E’ evidente che tale sentenza depotenzia di molto l’efficacia deterrente della norma pensata proprio per scoraggiare chiunque faccia uso di sostanze a mettersi alla guida di veicoli, alla stessa maniera per cui è punito il conducente a cui venga rilevato un tasso alcolemico superiore alla soglia prevista dalla legge prescindendo dalla pericolosità in concreto della suddetta condizione.

Sulla sentenza è intervenuto il segretario di +Europa, Riccardo Magi: «con questa decisione interpretativa la Corte costituzionale smentisce Salvini e “aggiusta”, almeno parzialmente, la sua riforma “manifesto” del codice della strada in senso costituzionalmente orientato. Non potrà più essere punito indiscriminatamente chiunque abbia assunto sostanze stupefacenti, per il solo fatto di averle assunte: servirà valutare se quelle sostanze, per qualità e quantità, siano o meno suscettibili di alterare le capacità psico-fisiche di chi le assume», ha dichiarato Magi a Pagella Politica. Per lo stesso principio di (pseudo) ragionevolezza invocato dalla Consulta forse occorrerà rivedere anche la sanzione amministrativa che prevede il ritiro della patente a chi viene trovato in possesso di sostanze stupefacenti… . Ma chi glielo dice alle vittime della strada?

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