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La diffamazione su Facebook e l’assenza di una normativa specifica nel nostro Paese

Nel Diritto penale italiano la diffamazione è il delitto previsto dall’art. 595 del Codice Penale che recita, in particolare:” Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a Euro 516.00. Parliamo, ora, del reato di diffamazione con riferimento specifico ai social network. Il nostro tempo è caratterizzato dall’utilizzo dei social network come strumento di comunicazione. Il più utilizzato al mondo è di sicuro, Facebook, seguito da Twitter, My Space e altri. Con un riferimento alle statistiche e alle cronache giudiziarie, sembra che la diffamazione sia diventata, soprattutto su Facebook, un reato ricorrente, molto diffuso. Ebbene, le condotte che possono generare diffamazione sono molteplici e la giurisprudenza, (in particolare la Suprema Corte di Cassazione), ha provveduto a rimediare, anche, -in assenza di una normativa specifica per il reato di diffamazione su Facebook- facendo riferimento ad “Altro mezzo di pubblicità” del suddetto art. 595 del Codice Penale, con le massime punizioni nei confronti di coloro che incorrono nel reato sopra menzionato. Purtroppo, sono svariate le persone che ricorrono ai social network per esporre i propri pensieri contraddittori o, peggio, insulti nei confronti di qualcuno. Le questioni religiose e di politica costituiscono il campo nel quale l’espressione del proprio pensiero sfora i limiti nel rispetto di quello di altrui e, anche, la pubblicazione di foto di amici in atteggiamenti imbarazzanti o qualche battuta in più, costituiscono reato. Queste persone quando utilizzano la tastiera del computer per diffamare qualcuno, dovrebbero ricordare quello che dicevano gli antichi romani: “Verba volant, scripta manent”, vale a dire”le parole volano, lo scritto rimane”, costituendo in un simile contesto un evidente mezzo di prova giudiziaria. In conclusione, noi diciamo che i social network non dovrebbero essere considerati mezzi di informazione, di conseguenza, chi insulta o discrimina la personalità altrui, o, ancora, l’aspetto e l’ideologia altrui, non può invocare a sua disciplina il diritto di cronaca e di critica.

 

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