L'aggio dovuto sulle somme iscritte a ruolo

Sul fronte della riscossione delle imposte, il Decreto del Fare approvato nel giugno 2013 ha limitato notevolmente i poteri concessi ad Equitalia e Riscossione Sicilia spa, concedendo ai debitori la possibilità di saldare le proprie pendenze in 120 rate, anziché in settantadue, impedendo altresì il pignoramento dell'abitazione principale qualora non fosse di lusso. E’ quanto rileva il consigliere dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per la circoscrizione del Tribunale di Ragusa, Maria Gabriella Diquattro, chiarendo che “tutto ciò è servito a dare un forte segnale all'opinione pubblica, che aveva lamentato lo strapotere concesso, già dal 2006, all'agente della riscossione, prevedendo oltre tutto, per il 30 di settembre 2013, il superamento del sistema dell'aggio, quale compenso spettante per legge all'agente di riscossione per l'attività di recupero delle somme a questo affidate”. Per il 30 settembre 2013 pertanto, si attendeva un decreto ministeriale che ridefinisse, in maniera più appropriata, il quantum dovuto ad Equitalia, dopo che la manovra Monti, nel decreto sulla spending review del luglio 2012, si era proposta l'obiettivo di ridurre l'aggio al 5%, ed assicurare alla società di riscossione l'attribuzione dei costi fissi, a fronte della presentazione di un bilancio certificato. “E’ bene chiarire ai contribuenti – spiega Diquattro – che dal 1 gennaio 2009 l'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio determinato in misura fissa del 10% su tutte le somme iscritte a ruolo, sceso man mano, al 31 dicembre 2012, al 9%, e dall’1 gennaio 2013 all'8%. Tale percentuale è a carico del debitore per oltre la metà, insieme con gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, che dal 1 ottobre 2009, sono pari al 4%, mentre circa la metà restante, sino al 31 dicembre 2012, pari al 4,35% dell'aggio, è a carico dell'ente creditore. Qualora il pagamento della cartella avvenga dopo i sessanta giorni dalla notifica, l'aggio dell'8%, calcolato su tutte le somme iscritte a ruolo, è totalmente a carico del debitore, oltre agli interessi di mora che, dal primo ottobre 2012, sono pari al 4,5504%. L'applicazione degli interessi di mora non incide sugli interessi di ritardata iscrizione a ruolo e sulle sanzioni, che in media sono pari al 30% del tributo non pagato, già applicate dall'ente che ha affidato il ruolo”.

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