I vizi delle Aste immobiliari all’interno del tribunale

La casa di Ciro non si tocca. La casa di Giuseppe non si tocca. Lunedì 9 Giugno e Mercoledì 11 Giugno a Palermo in Via Pio La torre, 07 e in Via dei Cantieri, 3 rispettivamente due famiglie di imprenditori subiranno tentativi di sgombero della loro unica casa per il caso di Ciro. L’immobile a garanzia per il mutuo di acquisto della prima casa, ha l’importo del credito in notevole contestazione, ma si è proceduto lo stesso alla vendita dell’immobile. Giuseppe è un imprenditore edile, ancora dopo trenta anni nei quali ha assistito alla dismissione del suo patrimonio per un credito di 32 milioni di lire lievitato in questi 30 anni magicamente in circa  7 milioni euro.  Saranno presenti il movimento dei forconi con  Martino Morsello e il presidio itinerante delle legalità per le esecuzioni immobiliari presieduto da Tusa Franceso, Rossella  Accardo ideatrice del Progetto Sicilia, l’associazione antiusura bancaria “Aiutiamocci” .  Si invitano i cittadini a dare solidarietà e a unirsi contro la lotta delle espropriazione immobiliare.

In questi anni dalle vendite degli immobili si è costituito un fondo di liquidità che non è stato mai quantificato ne eventualmente ripartito agli eventuali creditori. Eventuali in quanto non si è mai verificata la veridicità degli importi pretesi dalla Banca. Fra i tanti aspetti nessuno tiene conto dello stato psicologico e di depressione in cui si viene a trovare una famiglia che subisce un espropriazione immobiliare.  C’ è da capire fin dove il giudizio del giudice rientra nella normale svolgimento del suo ruolo o si è costretti a subire l’interpretazione e l’indifferenza con cui si emettono in modo così distratto e veloce i vari provvedimenti di vendita rigettando qualunque forza di opposizione e torto o a ragione dichiarando che basta una sola rata e il mutuo può essere revocato.

Si svolgono le vendite degli immobili, senza l’accertamento del credito vantato o dalle Banche o da un creditore o dalle esattorie in generale . Non viene verificata la certezza dell’esistenza del credito, quando oltre a non essere accertato non è  neanche un credito liquido e quindi esigibile.

Si arriva comunque alla vendita degli immobili, senza che le opposizioni presentate dalla parte esecutata vengano presa in considerazione dal Giudice delle Esecuzioni Immobiliari. I beni vengono ceduti in custodia ad un custode giudiziario a cui il giudice delle esecuzioni affida  l’amministrazione del bene, concedendo di abitarlo ai proprietari se questa è l’unica casa, ma non sempre è così.  Nella custodia è anche compresa l’eventuale riscossione di canoni di affitto, se il bene non è l’unica casa, anche se questa rendita immobiliare rappresenta una fonte di sostentamento per i proprietari. Quindi viene tolta la disponibilità del reddito riducendo in povertà e in schiavitù i proprietari esecutati dell’immobile.

Non di rado le condizioni economiche giunti a questo punto non consentono di sostenere i costi di difesa e di pagamento di un assistenza legale competente e dei contributi unificati per depositare istanze e opposizioni alla procedura esecutiva.

Si procede alla celebrazione dell’asta anche in presenza dell’accordo che la parte esecutata conclude con i creditori che hanno avviato la procedura. Viene data facoltà di iniziare l’asta,  dal Professionista Delegato, a coloro che partecipano all’asta ; I terzi  avviano la procedura di vendita nonostante le parti creditore(procedente e/o intervenuto) e debitore(esecutato) abbiamo raggiunto un accordo.

Il professionista delegato alla vendita non verifica la capacità economica di coloro che partecipano alle aste. Accade spesso che coloro che partecipano siano disoccupati, giovani che hanno contratti di lavoro precari, e a tempo determinato, che non avendo una garanzia reddituale non possono accedere direttamente ad un mutuo bancario.  Si fanno così strada soggetti che si prestano all’occasione in genere definiti  “prestanome” ai quali temporaneamente vengono intestati in modo “fittizio dei beni “ .

 

In genere eseguite le formalità di rito dopo circa 18 mesi il soggetto “prestanome” si rivende l’immobile.

Il professionista delegato alla vendita non verifica la provenienza del denaro con cui terzi soggetti acquistano omettendo in base alla legge sulla trasparenza di verificare la lecita provenienza del danaro.

Acquistano alle aste anche professionisti (avvocati, notai, commercialisti, ingegneri, architetti, società immobiliari) che dichiarano di acquistare per conto di terzi che rimangono sempre anonimi, e si continua ad omettere la verifica della provenienza del denaro, quindi si omette il verificare l’ ipotesi di “riciclaggio” .

Il riciclaggio permette l’ingresso di denaro illecito nel circuito dell’economia legale, e questo si verifica all’interno di un luogo esterno al tribunale, in genere sono delle imprese private di professionisti associati che ricevono delega dal Giudice delle esecuzioni che rappresenta il Tribunale, luogo delle Legalità e della Giustizia.

E’ probabile che soggetti a cui viene messo all’asta il proprio patrimonio immobiliare utilizzino denaro di provenienza non chiara, potendo anche “auto-riciclare” denaro proveniente da “evasione fiscale” ripulendo ingenti somme che altrimenti sarebbero rimaste in ombra.

Gli importi dei crediti che generano le procedure di pignoramento del patrimonio, del piccolo medio e grande imprenditore e delle famiglie per l’acquisto della prima casa, non vengono verificati . Il credito non viene accertato. Si da per scontato che il creditore (banca, erario, fornitore) sia corretto nella sua richiesta e di contro il debitore non ostante rilevi delle gravi irregolarità nella determinazione degli importi, che possono essere anche inferiori  e inferiori di molto e che potrebbero non essere idonei per avviare le procedure di vendita.

Non vengono imposti dal Giudice alle parti tentativi di accordo.

Spesso il Patrimonio messo a garanzia di un mutuo ipotecario, di un mutuo fondiario, di un mutuo chirografario è di gran lunga superiore a gli import garantiti . Il Giudice delle esecuzione giunto ad un fase di vendita del patrimonio per garantire i terzi e il recupero delle somme, non propone alle parti la riduzione del pignoramento. Si procede con la svendita a ribasso rispetto al valore che nel mercato i beni immobiliari potrebbero realizzare . Quindi si assiste al  depauperamento, deprezzamento  del valore dei beni messi a garanzia.

Dalla vendita degli immobili si costituisce un castelletto di liquidità che dovrà essere ripartito tra i creditori.

Non subito vengono avviate le operazioni di soddisfo del creditore, accade sovente che si allunghino i tempi inserendo in questo passaggi consulenze tecniche e spese di custodia queste ultime a totale discrezione del Custode delegato alla vendita.

L’estratto conto non  è un documento che può comprovare la veridicità delle somme pretese. L’estratto conto è un documento unilaterale,  emesso dalla banca e che dimostra presumibilmente l’ammontare del debito.  E’ il documento attraverso il quale ci si costituisce il decreto ingiuntivo che, il giudice rende tale senza verificare la legittimità del richiedente, lasciano così al soggetto debitore la opportunità di smontare la pretesa del decreto.

In Italia gli istituti di credito erogano mutui con piani di ammortamento “alla francese” , cioè facciamo un esempio:  la rata di mutuo è composta da quota capitale + quota interessi  quindi una rata di € 800,00 sarà formata da circa €650,00 di quota interessi ed € 150 quota capitale , dopo il pagamento di 100 rate avremo 65milaeuro di quota interesse pagata alla banca e 15milaeuro di capitali mutuato restituito . E’ facile comprendere l’abuso effettua. Ma la cosa più grave è che un mutuo può essere revocato secondo l’art. 40 del TUB Testo Unico Bancario dopo il mancato pagamento di 7 rate anche non consecutive ma la banca omettendo di osservare tale vincolo sottopone contratti di mutuo alla clientela facendosi autorizzare alla revoca del mutuo anche dopo il ritardo e mancato pagamento di 1 rata. E il Giudice delle esecuzioni immobiliari avalla questa condotta bancaria non verificando e non richiamando la banca, ma aiutando  quest’ ultima a procedere ingiustamente contro il presunto debitore .

 

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