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Riforma concordato preventivo: maggiori tutele per i creditori

concordato preventivo (1)

Le novità legislative sul concordato preventivo – procedura concorsuale che consente all’imprenditore che si trova in uno stato di crisi aziendale di evitare il fallimento - sono state al centro del convegno organizzato dall’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili di Catania (Odcec) presieduto da Sebastiano Truglio. Presso il Tribunale di Catania il segretario dell’Ordine con la delega all’area giudiziale Andrea Aiello ha dato il via ai lavori portando i saluti del Consiglio: «Grazie a questa iniziativa approfondiremo il contenuto delle novità introdotte della legge 132/2015 che ha convertito il decreto legislativo 83/2015 recante misure urgenti in materia di procedure fallimentari: un ambito professionale di estremo interesse per i commercialisti che assistono le aziende nel guidarle, si spera sempre più tempestivamente, all’utilizzo della complessa procedura dell’istituto del concordato preventivo liquidatorio piuttosto che con continuità gestionale». La considerazione preliminare del presidente della Commissione di studio Area giudiziale Odcec Catania Salvatore Bruno, ha sottolineato come l’intervento del legislatore miri ad «agevolare l’aiuto alle aziende in sofferenza favorendo nel progetto di riforma in essere della materia anche la nascita di Organismi esterni che possano gestire le procedure di salvataggio e di composizione della crisi al di fuori dei Tribunali». Gli interventi dei relatori - coordinati dal componente della stessa Commissione Domenico La Porta hanno delineato le novità più rilevanti contenute nella riforma, a partire dall’innalzamento della soglia minima di soddisfazione dei creditori per poter accedere al concordato liquidatorio. «Il legislatore ha sostanzialmente riequilibrio gli interessi tra il lato creditorio e quello debitorio – ha commentato il Giudice delegato della Sezione fallimentare del Tribunale di Catania Lucia De Bernardin – stabilendo la soglia ragionevole del 20% di soddisfazione dei creditori, rispetto alla disciplina precedente che consentiva l’approvazione di concordati liquidatori con percentuali spesso parecchio inferiori. Allo stesso tempo si è cercato di introdurre nuovi strumenti di finanziamento che dovrebbero favorire l’emersione tempestiva della crisi d’impresa. L’imprenditore potrà uscire dallo stato di crisi in tempo utile, assicurando ai creditori una più equa soddisfazione».

«L’Advisor è una figura chiave nel concordato preventivo – ha sottolineato Concetto Costa, professore ordinario di Diritto Societario e Fallimentare all’Università di Catania – sarebbe opportuno che il commercialista che affianca il legale in questo ruolo, sia individuato nel professionista che normalmente segue l’impresa: è lui infatti che ha l’esatta conoscenza della situazione aziendale e, soprattutto, conosce i motivi per i quali è sorta la crisi aziendale». Dello stesso tenore le riflessioni del Presidente della Commissione sul Concordato preventivo prenotativo del Consiglio Nazionale di categoria Marco Costantini: «La scommessa è tutta sulle nostre spalle, il commercialista rimane l’anima centrale della gestione della crisi d’impresa, il ruolo del professionista attestatore è quello di garantire sia la veridicità dei dati contabili che la fattibilità dei piani del concordato preventivo. Uno degli aspetti centrali della riforma – ha concluso - è stato sicuramente la volontà di limitare gli abusi dell’istituto tornando sulla materia con un forte intervento giurisdizionale».

concordato preventivo (2)

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