Partita la nuova normativa sulle controversie transfontaliere

È entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 2015/2421 adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio per semplificare ed ampliare l’ambito di applicazione del Procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Correva l’anno 2009 quando veniva istituita questa nuova possibilità di accesso alla giustizia per i cittadini e le imprese europee, utilizzabile in tutti gli Stati Membri (ad eccezione della Danimarca) in caso di controversie transfrontaliere di modesta entità in materia civile e commerciale, in alternativa ai procedimenti ordinari interni. La sentenza emessa al termine di detta procedura è immediatamente riconosciuta ed eseguita in un altro Stato Membro senza che si renda necessaria una dichiarazione di esecutività.

Per ampliare le potenzialità di questo strumento (le statistiche 2016 dell’ECC-Net rivelano che poco più dell’1% dei consumatori ha avviato il Procedimento europeo per le controversie di lieve entità nei casi in cui non è stato possibile risolvere il reclamo attraverso la rete), il Regolamento ha innalzato a 5000 euro il valore limite della controversia, mentre, per ridurre i costi e la durata della procedura, l’udienza, se indispensabile, verrà effettuata utilizzando le moderne tecnologie di comunicazione. 

Questa normativa, se conosciuta, può anche esser utile in casi tipici del viaggiatore: acquistare online un biglietto aereo di andata e ritorno con una compagnia di un paese UE, ma dopo aver perso il volo di andata, vedersi rifiutare l’imbarco anche per il volo di ritorno, venendo applicata la c.d. clausola “no show rule”, secondo la quale se un passeggero perde o, comunque, per qualsiasi motivo, non usufruisce del volo di andata, la compagnia aerea cancella automaticamente il volo di ritorno. Una clausola questa, che viola le norme del Codice del Consumo italiano e che per questo è stata più volte sanzionata come pratica commerciale scorretta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Il Regolamento obbliga, inoltre, gli Stati Membri, ad assicurare che le parti possano disporre di assistenza pratica sia per l’individuazione del giudice competente sia per la compilazione dei moduli.  In Italia sarà il Centro Europeo Consumatori Italia, su designazione del Ministero della Giustizia, ad assistere i consumatori nell’avvio del Procedimento europeo per le controversie di modesta entità. 

In concomitanza con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento, il Centro Europeo Consumatori Italia ha pubblicato sul proprio sito www.ecc-netitalia.it  un opuscolo informativo per spiegare, in maniera semplice e concisa, che cos’è e come funziona il Procedimento europeo per le controversie di modesta entità, con un breve focus sull’organo giurisdizionale competente in Italia e sulle spese di giudizio.

 

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