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Temporary store, possibili o no?

Il contratto di locazione ad uso diverso dall’abitativo può essere stipulato per un periodo più breve (rispetto a quello ordinariamente previsto) qualora l’attività esercitata o da esercitarsi nell’immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio. Non esiste però uniformità di vedute, in giurisprudenza, su cosa il legislatore abbia voluto intendere con l’espressione “carattere transitorio”. Si segnala, infatti, che, a giudizio di parte della giurisprudenza, la transitorietà della locazione deve trovare riferimento “nella natura dell’attività professionale o commerciale” (cfr. Cass. sent. n. 6896 dell’11.8.’87, e nello stesso senso, più recentemente, Trib. Chieti sent. n. 25 del 23.1.’06); secondo altra parte della giurisprudenza, invece, “la transitorietà va individuata non tanto nel tipo di attività”, bensì tenendo conto del particolare modo in cui tale attività “si atteggia in concreto, come desumibile dalla volontà delle parti” (cfr. Cass. sent. n. 8489 del 20.8.’90).

Ciò posto, interessa evidenziare, adesso, che, in caso di apertura di un temporary store (in italiano: “negozio temporaneo” o “a tempo”), la locazione dell’immobile dove questa attività viene svolta sarà riconducibile allo schema normativo delineato dall’art. 27, quinto comma, l. n. 392/’78 – e quindi potrà essere di durata

limitata (rispetto a quella ordinaria) – solo nel caso in cui venga rispettata l’indicata condizione fondamentale del “carattere transitorio” dell’attività. Ciò che significa – ove prudenzialmente ci si voglia attenere alla tesi più restrittiva sostenuta dalla giurisprudenza – che la transitorietà della locazione dovrà – come abbiamo visto – trovare riferimento nella natura dell’attività commerciale posta in essere. E in questa prospettiva potrà, pertanto, essere ritenuta legittima, ad esempio, l’apertura di un temporary store per la vendita di beni provenienti da un fallimento.

Peraltro, si può verificare anche il caso che l’apertura di un temporary store avvenga in virtù di un contratto di sublocazione. In tal caso – ove naturalmente il rapporto di locazione principale sia di durata ordinaria e autorizzi a tanto il conduttore – è da ritenersi che l’apertura in questione non rechi con sé particolari problemi.

Corrado Sforza Fogliani

Presidente Confedilizia

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