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Morosità incolpevole, ecco tutto spiegato

La Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni-Province autonome ha dato il via libera al decreto sulla morosità incolpevole predisposto dal ministro delle Infrastrutture di concerto col ministro dell’Economia. Si tratta del testo definitivo del provvedimento perché – data la procedura scelta per la sua emanazione – non dovrà passare al vaglio del Consiglio di Stato. Le novità introdotte dal decreto sono parecchie e fanno chiarezza su un testo che, nato in Parlamento in sede di conversione in legge del decreto legge n. 102/’13, poneva non poche perplessità.

Dopo la ripartizione dei fondi disponibili (20 milioni, per quest’anno) fra Regioni e Province autonome (art. 1), il decreto definisce anzitutto (art. 2 comma 1) la morosità incolpevole, specificando che si intende per tale “la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare" (il riferimento alla morosità “sopravvenuta” in precedenza mancava). Al comma 2 dello stesso articolo il decreto interministeriale stabilisce poi (e non più a titolo esemplificativo, come nelle sue prime versioni) le specifiche cause di morosità incolpevole: “perdita di lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali”.

I criteri per l’accesso ai contributi (art. 1, comma 1) prevedono che i comuni verifichino che i richiedenti: a) abbiano un reddito Isee non superiore ad euro 35mila o un reddito Isee da regolare attività lavorativa non superiore a 26mila euro; b) siano destinatari di atti di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida; c) siano titolari di contratti di locazione registrati e risiedano in alloggi (non delle categorie catastali A1, A8 e A9) oggetto di procedure di rilascio, da almeno un anno; d) abbiano cittadinanza italiana o di un Paese europeo ovvero siano in possesso di titolo di soggiorno. Le Regioni – come richiesto, fra altre cose, anche dalla Confedilizia – non potranno stabilire “eventuali altri requisiti”, come si prevedeva nelle prime versioni del decreto in rassegna. Si prevede poi (stesso articolo, comma 2) che i comuni verifichino che i richiedenti non siano titolari nella provincia di residenza di diritti reali (proprietà ecc.) su immobili fruibili ed adeguati alle esigenze dei loro nuclei familiari. La presenza, nel nucleo familiare, di un ultrasettantenne, di un minore, ovvero di persone con invalidità accertata per almeno il 74 per cento (prime versioni: 67 per cento), o in carico ai servizi sociali o alle ASL, costituirà titolo preferenziale (stesso articolo, comma 3) per la concessione dei contributi.

L’articolo 4 del decreto è stato completamente riformulato, a richiesta della Conferenza Regioni- Province autonome. Prevede ora che “l’importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non può superare l’importo di euro 8mila” Precisazione di grande importanza, specie con riferimento al fatto che il contributo deve servire a “sanare la morosità incolpevole accertata”.

Nell’articolo 5, comma 1, del decreto è stabilito che “i provvedimenti comunali di cui al presente decreto sono destinati alla concessione di contributi” in favore di: a) inquilini destinatari di “provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto a canone concordato”; b)inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione, con la precisazione che in questi casi i comuni devono prevedere le modalità per assicurare che i contributi siano versati contestualmente alla consegna degli immobili; c) inquilini ai fini del ristoro, anche parziale, dei proprietari degli alloggi, che dimostrino la disponibilità di questi ultimi a consentire il differimento dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio.

A proposito di questa norma, è anzitutto importante notare il pieno coinvolgimento (inizialmente previsto in forme non inequivoche) delle proprietà, ed anche – ad evitare abusi, in differenti casi già verificatisi, così che il problema si ripresentava poi irrisolto agli enti locali – l’espressa previsione di controlli sulla destinazione finale dei contributi. Ugualmente, è importante che il decreto parli di “provvedimenti di rilascio esecutivi per morosità incolpevole”. Ma di importanza fondamentale – avanti il confuso testo della legge 123/’13, di conversione é soprattutto che all’inizio del comma si precisi che i provvedimenti comunali devono riguardare esclusivamente la concessione dei contributi (e non altro, come si poteva invece ritenere sulla base del citato testo di legge): emerge chiaro dal fatto che opportunamente, nella prima frase sempre dello stesso comma, è stato eliminato l’avverbio “anche” (si diceva prima: “I provvedimenti comunali di cui al presente decreto sono destinati anche alla concessione di contributi…”).

L’articolo 6 del decreto in rassegna è poi fondamentale, e servirà a porre fine anche a prassi disinvolte variamente (e insolitamente) dispiegatesi in alcune sedi, sulla base di ragguardevoli doti inventive. La norma prevede infatti che “I comuni adottano le misure necessarie per comunicare alle Prefettura-Uffici territoriali del Governo l’elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l’accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all’adozione delle misure di graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto”. L’intervento dei Prefetti è dunque previsto (e, quindi, dovrà avvenire) solo dopo la comunicazione in parola riguardante i richiedenti contributi ed in stretta correlazione con l’assegnazione di questi (come già fatto presente su queste colonne anche solo sulla base della legge – 24 ore 14.1.’14). Ancora (come pure il decreto chiarisce, ma già si sapeva – cfr. articolo precitato) gli interventi dei Prefetti dovranno essere funzionali (programmazione disponibilità forza pubblica ecc.) agli interventi previsti e quindi generali e non certo di esame, e conseguente graduazione, di singoli casi (riservata all’Autorità giudiziaria, come stabilito – su ricorso della Confedilizia – dalla Corte costituzionale con sentenza n. 321/’98).

L’ultimo articolo del decreto Lupi-Padoan, per finire, attiene al solo monitoraggio sull’utilizzo dei fondi, che viene affidato alle Regioni “secondo specifiche definite dal Ministero infrastrutture” (da ritenersi “secondo specifiche direttive definite…).

Corrado Sforza Fogliani

Presidente Confedilizia

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